SENTENZA 1133-18 PIROGASSIFICATORE

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IMPIANTO DI PIRO GASSIFICAZIONE PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA E CALORE CON L’USO DI BIOMASSE VEGETALI

La realizzazione di un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili in zona agricola, e quindi con una destinazione urbanistica non conforme alla tipografia di impianto produttivo da realizzare, non può essere conseguita mediante il ricorso alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28 del 2011 di competenza comunale, ma necessita del ricorso alla procedura di autorizzazione unica di competenza regionale che, ove l’intervento venga ritenuto compatibile, comporta la necessaria variante agli strumenti urbanistici.

Un impianto alimentato da fonti di energia rinnovabili da localizzare in zona non compatibile con lo stesso tipo agricolo, è possibile solo mediante l’autorizzazione unica che comporti variante allo strumento urbanistico, e non mediante la procedura abilitativa semplificata che implica e presuppone la compatibilità urbanistica dell’intervento (ex multis. Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2017, n. 3565; Cons. St., Sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1298), come si ricava univocamente dalla circostanza che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 del 2011, richiede espressamente che il progettista attesti “la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati” circoscrivendo pertanto in modo espresso la praticabilità della procedura abilitativa semplificata solo con riguardo agli impianti conformi alla pianificazione urbanistica vigente.

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