(Sentenza T.A.R. Veneto, Sez. II, n.382/2018)
I Giudice Veneti hanno sancito che è corretta la richiesta da parte dell’Ente Locale di subordinare il rilascio del permesso di costruire al pagamento dell’importo del contributo di costruzione determinato in base al maggior valore dell’immobile derivante dalla variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 comma 4, lett. d) ter del DPR 380/01 di € 346.828,40.
Per ogni variante urbanistica, anche alle varianti approvate con la procedura dello sportello unico, è dovuto un contributo straordinario nella misura del 50% dell’aumento del valore dell’area