CORTE COST. N. 64/2020

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LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D ter, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 E ss.mm.ii.

“Con sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 10.04.2020, qui allegata, è stata dichiarata l’illegittimità incostituzionale dell’art. 2 della L.R. Veneto n. 4/2015, per violazione del principio inderogabile dell’onerosità del permesso a costruire ex art. 16, comma 9 T.U. edilizia, poiché la Regione Veneto aveva vietato di richiedere a conguaglio il costo di costruzione se già fosse stato determinato, in misura inferiore, dal titolo edilizio rilasciato, alla base minima del 5%.

Due sono le rilevanti conseguenze:

a) la prima, di responsabilità contabile, per quei comuni che non abbiano provveduto a richiedere nei permessi a costruire il conguaglio minimo di quota del 5% del costo di costruzione, qualora non sia maturata la prescrizione decennale (adunanza plenaria C.D.S. n. 12/2018) al momento del deposito della citata sentenza Corte Cost. di annullamento dell’art. 2 L.R. 4/2015, con efficacia ex tunc, computata a ritroso dalla data di deposito del 10.04.2020 e quindi per il decennio 2010-2020;

b) la seconda, di immediata applicabilità della norma statale di principio sul contributo straordinario ex art. 16, comma IV TU edilizia. Questa disposizione prescrive la corresponsione di una quota “non inferiore del 50%” in plusvalore generato su area/immobile in variante urbanistica, deroga o cambio destinazione d’uso. Le prescrizioni delle leggi regionali attuative ovvero le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali d’esecuzione non potrebbero prevedere una misura diversa di esborso della quota non inferiore del 50% di plusvalore, qualora essa si risolva in esonero totale ovvero in elusione d ogni profilo di corrispettività del contributo straordinario dovuto (C.D.S., Sez. IV, n. 2382/2019).”

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