UN PASSO DECISIVO VERSO IL VALORE DELLA GIUSTIZIA SOSTANZIALE NELLA RIPETIZIONE INESEGIBILE DELL’INDEBITO OGGETTIVO IN CASO DI PERCIPIENTE IN BUONA FEDE

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La Corte d’Appello di Venezia con recente sentenza n. 789/2024 del 23.04.2024 (Pres. G. Santoro – Rel. I. Vono – parti T.G. (avv.ti Michielan) c/ Comune di Rossano Veneto (avv. A. Munari)), compie un passo avanti decisivo verso la giustizia sostanziale ed aggiorna l’ampiezza del sistema di ripetizione dell’indebito pagamento oggettivo ex art. 2033 c.c, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 1 Prot. add. CEDU e di quella della Corte Costituzionale n. 8 del 27.11.2023, estendendo i casi di assoluta e temporanea inesigibilità dell’indebito oggettivo, valorizzando ex art. 1175 c.c. la tutela dell’affidamento legittimo ovvero della buona fede oggettiva del percipiente.
Il creditore pubblico o privato, pur vincolato all’esercizio della sua pretesa di restituzione, deve tener indebita considerazione l’affidamento legittimo ingenerato nel beneficiario, tra cui le personali condizioni di vita, economico-patrimoniali, che giustificano la rateizzazione ovvero l’inesigibilità parziale, financo totale, della prestazione restitutoria, allorché siano compromesse le esigenze primarie dell’esistenza.

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