ESPROPRIO PARZIALE – REQUISITI INDENNITÀ AGGIUNTIVA – DEPREZZAMENTO DELLA RESIDUA PROPRIETA’
Con la sentenza n. 70/2018 del 16.01.2018, la Corte d’Appello di Venezia ha statuito che, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 327/2001, anche una porzione d’area espropriata a destinazione D produttiva, non contigua, divisa da una fascia di terreno di 50 ml., dal centro aziendale in zona E non espropriata, fa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da collegamento funzionale ed economico.
L’indennizzo non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene, rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. Civ., 7/10/2016 n. 20241).
Spetta al proprietario l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 33 D.P.R. n. 327/2001 T.U. Espropriazioni per la perdita dallo stesso patita e non alla conduttrice Società Semplice Agricola di persone, qualora sia provata l’incidenza negativa sul resto della sua proprietà.